CAF di Marina Spano

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Assegno di Inclusione - ADI

Dal 1° gennaio 2024 il Reddito di Cittadinanza è sostituito dall'Assegno di Inclusione (ADI), che prevede percorsi di inserimento sociale, di formazione, e di politica attiva del lavoro.

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Cos'è l'Assegno di Inclusione

L’Assegno di inclusione è una misura condizionata:

• al rispetto di determinati requisiti di cittadinanza, soggiorno e residenza

• alla valutazione della condizione economica

• all’adesione ad un percorso personalizzato di attivazione e di inclusione sociale e lavorativa.

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Una volta verificati i requisiti INPS informa il richiedente che, per ricevere il beneficio, deve effettuare l’iscrizione alla Piattaforma per i beneficiari presso il Sistema Informativo per l’inclusione sociale e lavorativa (SIISL), al fine di sottoscrivere il Patto di attivazione digitale.

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Per i beneficiari dell’Assegno di inclusione appartenenti alla fascia di età compresa tra diciotto e ventinove anni che non hanno adempiuto all'obbligo di istruzione, nel patto di inclusione sarà previsto l’impegno all’iscrizione e alla frequenza di percorsi di istruzione degli adulti di primo livello o comunque funzionali all’adempimento del predetto obbligo di istruzione, pena la decadenza dal beneficio.

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L'importo dell'Assegno di Inclusione, che non può essere comunque inferiore a 480 euro annui, è composto da due componenti:

. • una integrazione del reddito familiare fino alla soglia di 6.000 euro annui (7.560 euro annui se il nucleo familiare è composto interamente da persone di età pari o superiore a 67 anni e/o in condizioni di disabilità grave o di non autosufficienza) moltiplicato per il corrispondente parametro della scala di equivalenza;

. • un contributo per l'affitto per un importo pari all’ammontare del canone annuo previsto dal contratto di locazione come dichiarato ai fini ISEE, fino a un massimo di 3.360 euro annui/280 euro mensili (1.800 euro annui se il nucleo familiare è composto interamente da persone di età pari o superiore a 67 anni e/o in condizioni di disabilità grave o di non autosufficienza).

Viene erogato mensilmente, dal mese successivo a quello di sottoscrizione del patto di attivazione digitale, per un periodo massimo di 18 mesi, trascorsi i quali può essere rinnovato per ulteriori 12 mesi, dopo un mese di sospensione.

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Chi può richiederlo

Requisiti del nucleo familiare

L’Assegno di Inclusione è rivolto ai nuclei familiari che abbiano al loro interno almeno un componente:

. • disabile;

. • minorenne;

. • con almeno 60 anni di età;

. • in condizione di svantaggio e inserito in programma di cura e assistenza dei servizi socio sanitari territoriali certificato dalla pubblica amministrazione (ad esempio le persone in carico ai servizi per: assistenza in caso di disabilità, dipendenze, donne vittime di violenza, servizi psicologici, per le malattie psichiatriche e persone senza fissa dimora in carico ai servizi sociali territoriali).

Requisiti di cittadinanza, residenza e requisiti soggettivi

Il componente del nucleo che richiede l'Assegno di Incusione deve essere:

. • cittadino europeo o un suo familiare, che deve essere titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente,

. • se cittadino di paesi terzi deve essere in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, o titolare dello status di protezione internazionale (asilo politico o protezione sussidiaria).

. • residente in Italia per almeno cinque anni, di cui gli ultimi due anni in modo continuativo. Eccetto per gravi e documentati motivi di salute, la continuità della residenza si intende interrotta in caso di assenza dall'Italia per 2 o più mesi continuativi, o 4 o più mesi anche non continuativi nell’arco di diciotto mesi

. • non deve risultare sottoposto a misura cautelare personale o a misura di prevenzione; non avere sentenze definitive di condanna o "patteggiamento" nei 10 anni precedenti la richiesta

. • non essere disoccupato, a seguito di dimissioni volontarie, nei 12 mesi successivi alla data delle dimissioni, fatte salve le dimissioni per giusta causa, nonché la risoluzione consensuale del rapporto di lavoro (all’articolo 7, legge 604/1966)

. • non risiedere presso strutture a totale carico pubblico.

Requisiti economici

. • ISEE inferiore a 9.360 euro

. • Reddito familiare inferiore a 6.000 euro annui moltiplicato per il corrispondente parametro della scala di equivalenza.Se il nucleo familiare è composto interamente da persone di età pari o superiore a 67 anni e/o in condizione di disabilità grave o di non autosufficienza, la soglia di reddito familiare si alza a 7.560 euro, moltiplicati sempre per il corrispondente parametro della scala di equivalenza.

. • Patrimonio immobiliare, come definito ai fini ISEE, non superiore a 30.000 euro.È esclusa la casa abitazione entro un valore ai fini IMU massimo di 150.000 euro.

. • Patrimonio mobiliare, come definito ai fini ISEE, non superiore alla soglia di 6.000 euroLa soglia è accresciuta di 2.000 euro per ogni componente il nucleo familiare successivo al primo, fino a un massimo di 10.000 euro e incrementato di ulteriori 1.000 euro per ogni minorenne successivo al secondo. I massimali devono essere ulteriormente aumentati di 5.000 euro per ogni componente in condizione di disabilità e di 7.500 euro per ogni componente in condizione di disabilità grave o di non autosufficienza.

. • Nessun componente il nucleo familiare deve essere intestatario/avere piena disponibilità di autoveicoli di cilindrata superiore a 1600 cc. o motoveicoli di cilindrata superiore a 250 cc., immatricolati la prima volta nei 3 anni antecedenti la richiesta, di navi e imbarcazioni da diporto, nonché aeromobili di ogni genere.

. • Redditi e i beni patrimoniali eventualmente non compresi nell’ISEE devono essere dichiarati all’atto della domanda del beneficio e valutati a tal fine.

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DOCUMENTAZIONE NECESSARIA PER LA RICHIESTA: