CAF di Marina Spano

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La conciliazione sindacale in sede è il tentativo di mettere fine ad una lite sorta tra lavoratore e datore di lavoro. I motivi della lite devono riguardare il rapporto di lavoro. Solitamente si tratta di contrasti relativi a differenze retributive, contestazioni circa l’inquadramento e le mansioni affidate al dipendente, contestazioni circa la legittimità di provvedimenti assunti dal datore di lavoro.

Nella maggior parte dei casi le reciproche rinunce delle parti di traducono in una transazione economica che viene tradotta sul c.d. verbale di conciliazione. Quest’ultimo è sottoscritto da tutte le parti intervenute e può acquistare valore di titolo esecutivo.

 

Le conciliazioni sono una modalità di risoluzione delle controversie di lavoro, come previsto dai Contratti Collettivi Nazionali

La conciliazione è avanzata dal soggetto delegato dal lavoratore e prevede in sostanza una mediazione tra il lavoratore stesso e il datore.

La conciliazione viene fissata entro 60 giorni dalla data di notifica della domanda al datore di lavoro. In prima battuta l’obiettivo è quello di convergere verso una soluzione che soddisfi la richiesta avanzata dalla parte lesa: nella maggior parte dei casi, infatti, i datori di lavoro privilegiano un accordo piuttosto che andare incontro a una causa. Tuttavia, in caso di non conciliazione vi sono ulteriori 30 giorni entro i quali le parti possono presentare nuova istanza. Ai fini della conciliazione sono esplicitati tutti quei dati che riguardano lavoratore e datore di lavoro, elementi relativi al contratto di lavoro, alla posizione economica e alle proprie mansioni lavorative. 

In quali casi è possibile avanzare una vertenza e giungere ad una conciliazione

Non è indispensabile l’aula di un tribunale affinché una conciliazione possa essere ritenuta valida a tutti gli effetti: le parti possono giungere a un accordo anche dinnanzi a un sindacato, quanto sottoscritto nel verbale avrà valore legale. Eventuali rinunce o patteggiamenti sul piano economico non saranno impugnabili una volta determinato l’accordo.
Il ruolo del sindacato è quello di moderatore tra i due soggetti, al fine di verificare la correttezza dell’accordo stesso e la regolarità di quanto stabilito.

Nel momento in cui il lavoratore, invece, veda negati diritti come il corrispettivo degli stipendi, il TFR maturato, la possibilità di fruire dei permessi o dei giorni di ferie del riposo settimanale, ha pieno diritto di presentare una vertenza di lavoro.

La conciliazione è attivabile volontariamente dalle parti, qualora tuttavia una delle due non si presenti o non intervenga nella conciliazione l’accordo non può essere siglato. La conciliazione deve essere comunque avanzata da un esperto in materia, autorizzato. Una volta raggiunto l’accordo tra le parti sia il datore di lavoro che il dipendente firmano il verbale e in questo modo si assumono reciproche direttive. Il datore si impegna a riconoscere al suo dipendente quanto dovuto, sia in termini di inquadramento che a livello economico, il lavoratore si attiene a quanto stabilito e rinuncia a formulare ogni altra tipologia di richiesta. 

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